CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 di __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 80.– b) spese fr. 20.– T o t a l e fr. 100.– già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria