1439.- che ci occupa. Avendo escluso la conclusione di un contratto di appalto come preteso dall’istante, il primo giudice ha qualificato il negozio giuridico perfezionatosi tra le parti quale compravendita. In caso di difetti della cosa venduta, l’acquirente può esercitare i diritti ricono-sciutigli dall’art. 205 CO a condizione che provi l’esistenza di difetti da imputare alla responsabilità del venditore. Sennonchè né l’azione di garanzia nella compravendita prevede un diritto al risarcimento danni, né l’azione è stata accolta nel caso concreto. Ciò spiega perché il pretore ha considerato infondata “la domanda di risarcimento per difetti” (sent. impugnata punto 3 i.f.).