1’000.- per il danno estetico escludendola siccome proposta tardiva-mente nel processo (sentenza, p. 8), è altrettanto vero che respingendo “la domanda tendente al risarcimento per difetti della cosa venduta” (punto 3 sentenza) egli si è implicitamente riferito alla pretesa risarcitoria di fr. 1439.- che ci occupa. Avendo escluso la conclusione di un contratto di appalto come preteso dall’istante, il primo giudice ha qualificato il negozio giuridico perfezionatosi tra le parti quale compravendita.