a CPC, il ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi espresso sulla pretesa di fr. 1’439.- corrispondente al costo preventivato per il tinteggio dei locali anneriti dal fumo proveniente dal camino. Tale censura si rivela infondata. Se è pur vero che nella sentenza impugnata il primo giudice ha fatto un chiaro riferimento unicamente alla pretesa di fr. 1’000.- per il danno estetico escludendola siccome proposta tardiva-mente nel processo (sentenza, p. 8), è altrettanto vero che respingendo “la domanda tendente al risarcimento per difetti della cosa venduta” (punto 3 sentenza) egli si è implicitamente riferito alla pretesa risarcitoria di fr.