Preliminarmente, per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, va rilevato che il ricorrente non ha indicato la norma di diritto che rimprovera al primo giudice di aver violato, né in che cosa consisterebbe l’arbitrio commesso dal primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie, ragione per la quale la censura come tale non può essere esaminata (art. 329 cpv. 2 lett. e CPC). 5. Per quanto concerne invece il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. f in relazione al motivo di revisione indicato all’art. 340 lett. a CPC, il ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi espresso sulla pretesa di fr.