a CPC, rimprovera al primo giudice di aver omesso di esprimersi su tale pretesa. Sostiene che questa spesa deve essere presa a carico dalla convenuta in quanto cagionata dal mancato corretto adempimento del mandato affidatole per la ricerca di una soluzione atta ad ovviare al difettoso funzionamento del camino, soluzione che la convenuta non ha saputo trovare nonostante l’inconveniente fosse facilmente individuabile come accertato dal perito. Con osservazioni 11 novembre 1994 la controparte chiede la reiezione del ricorso. 4. Preliminarmente, per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett.