Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto concluso dalle parti quale contratto di compravendita con l’obbligo accessorio per la convenuta di fornire le neces-sarie istruzioni per la posa dei caminetti, ha concluso all’ intervenuta prescrizione dell’azione per difetti, azione comunque infondata ritenuto che la causa del difetto è da ricondurre al lavoro di posa del camino effettuato da terze persone scelte dall’acquirente senza che nulla possa essere rimproverato alla venditrice. Per quanto attiene alle pretese di risarcimento danni, il primo giudice le ha respinte tutte, sia quelle inerenti i difetti della cosa non essendo stato provato il difetto ed