{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-87_1995-09-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10567&nX40_KEY=4711557&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "49db80211805e467a752de51cb9c47d0"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1995 16.1995.87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:33:59", "Checksum": "d87620c6b729839020766240bf5e3861", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1995 16.1995.87\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nesercitare i diritti ricono-sciutigli dall’art. 205 CO a condizione che provi\nl’esistenza di difetti da imputare alla responsabilità del venditore. Sennonchè\nné l’azione di garanzia nella compravendita prevede un diritto al risarcimento\ndanni, né l’azione è stata accolta nel caso concreto.\nCiò spiega perché il pretore ha considerato infondata “la domanda di\nrisarcimento per difetti” (sent. impugnata punto 3 i.f.).\nNon regge pertanto il rimprovero al primo giudice di non aver deciso sul\nrisarcimento per le spese di tinteggio.\nL’esito della domanda non avrebbe esito diverso nemmeno volendo ricondurre la pretesa in oggetto alle norme sulla responsabilità del mandatario per la fedele esecuzione del mandato (art. 398 CO).\nInfatti, la tesi secondo la quale alla ditta __________ sarebbe stato invano affidato un mandato per la ricerca di una soluzione atta ad ovviare al problema del mancato funzionamento del caminetto, non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie.\nAl contrario, dalla\ndocumentazione agli atti, in particolare dai doc. C ed E, risulta che il\nricorrente ha chiesto l’intervento della ditta __________ per ovviare ai\nproblemi di funzionamento del camino ritenendola responsabile nella sua qualità\ndi venditrice o comunque fornitrice del caminetto, e non sulla base di un\npresunto, successivo contratto di mandato.\nNemmeno per questo motivo s’impone così di accogliere il ricorso per cassazione\ne di rinviare l’incarto al pretore in virtù dei combinati art. 327 lett. f e\n332 cpv. 2 CPC.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 80.–\nb) spese fr. 20.–\nT o t a l e fr. 100.–\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}