{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-87_1995-09-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10567&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "49db80211805e467a752de51cb9c47d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1995 16.1995.87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:58", "Checksum": "eea54cbe8640e3c4bc9709e00fc7970e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1995 16.1995.87\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 27 settembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 5 giugno 1992 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante chiede di essere autorizzato a far eseguire la riparazione del camino da terzi a spese della convenuta e, nel caso la riparazione non fosse possibile, di poter ricusare l’opera consegnata con la conseguente restituzione delle reciproche prestazioni, chiedendo inoltre - in entrambi i casi - un risarcimento danni per\nfr. 1’439.-;\ndomande che il primo giudice ha respinto;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nell’estate 1989 la __________ ditta specializzata nella fabbricazione e fornitura di materiali e accessori per riscalda-mento, ha fornito a __________ e al figlio __________ due inserti per camino “tipo aria” (suo brevetto esclusivo) completi di accessori. Questi due camini sono stati istallati dall’impresa di costruzioni __________ che si è occupata dei lavori di riattazione degli appartamenti dei signori __________ a __________. Uno dei due camini forniti, entrambi regolarmente pagati, non ha mai funzionato correttamente e ciò nonostante i numerosi interventi della ditta __________. Di conseguenza, con istanza 5 giugno 1992, __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ chiedendo, in applicazione delle norme sul contratto di appalto, l’autorizzazione a far eseguire la riparazione del caminetto da terzi a spese della __________ e, nel caso la riparazione non fosse più possibile, l’autorizzazione a ricusare l’opera con conseguente restituzione da parte della convenuta dell’importo pagato di fr. 3’510.- previa riconsegna dell’inserto fornito. In entrambi i casi l’istante ha chiesto il risarcimento di fr. 1’439.- pari al costo per il tinteggio delle pareti della sala e dell’atrio, intervento resosi necessario a causa della fuoriuscita di fumo. In sede di conclusioni l’istante ha aumentato la sua pretesa risarcitoria a fr. 3’239.-, comprensiva anche del danno estetico al camino (fr. 1’000.-) e delle spese di riparazione del medesimo (fr. 800.-).\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua responsabilità per il difettoso funzionamento del caminet-to venduto all’istante, inconveniente da addebitare ad errori commessi nella posa del medesimo. Solleva inoltre l’eccezione di prescrizione della pretesa.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto concluso dalle parti quale contratto di compravendita con l’obbligo accessorio per la convenuta di fornire le neces-sarie istruzioni per la posa dei caminetti, ha concluso all’ intervenuta prescrizione dell’azione per difetti, azione comunque infondata ritenuto che la causa del difetto è da ricondurre al lavoro di posa del camino effettuato da terze persone scelte dall’acquirente senza che nulla possa essere rimproverato alla venditrice. Per quanto attiene alle pretese di risarcimento danni, il primo giudice le ha respinte tutte, sia quelle inerenti i difetti della cosa non essendo stato provato il difetto ed essendo comunque intervenuta la prescrizione, sia quella relativa al danno estetico poichè formulata solo in sede di conclusioni e quindi tardivamente.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 ottobre 1994 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento limitatamente al mancato accoglimento della pretesa di fr.1’439.- fatta valere a titolo di risarcimento danni per il tinteggio delle pareti. Basandosi sui titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. g) e f) in relazione all’art. 340 lett. a CPC, rimprovera al primo giudice di aver omesso di esprimersi su tale pretesa. Sostiene che questa spesa deve essere presa a carico dalla convenuta in quanto cagionata dal mancato corretto adempimento del mandato affidatole per la ricerca di una soluzione atta ad ovviare al difettoso funzionamento del camino, soluzione che la convenuta non ha saputo trovare nonostante l’inconveniente fosse facilmente individuabile come accertato dal perito.\nCon osservazioni 11 novembre 1994 la controparte chiede la reiezione del ricorso.\n4. Preliminarmente, per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, va rilevato che il ricorrente non ha indicato la norma di diritto che rimprovera al primo giudice di aver violato, né in che cosa consisterebbe l’arbitrio commesso dal primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie, ragione per la quale la censura come tale non può essere esaminata (art. 329 cpv. 2 lett. e CPC).\n5. Per quanto concerne invece il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. f in relazione al motivo di revisione indicato all’art. 340 lett. a CPC, il ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi espresso sulla pretesa di fr. 1’439.- corrispondente al costo preventivato per il tinteggio dei locali anneriti dal fumo proveniente dal camino.\nTale censura si rivela infondata."}