che le spese dell’odierno procedimento come quelle cagionate dal procedimento in prima sede, ivi comprese le spese peritali, devono essere poste a carico della parte istante quale parte soccombente; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 di __________ è accolto e la sentenza 16 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza 23 agosto 1993 è respinta. 2. La tassa di giustizia e le relative spese in fr. 120.-, già anticipate dalla parte istante, rimangono a suo carico. 3.