3 CPC prevede, per le cause di competenza del giudice di pace, un’eccezione al principio di cui sopra riconoscendo la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa: in altre parole dinnanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990 , vol.