{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-86_1995-05-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10564&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6af71d8fc224dca16ae92dbdfa71d098"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.05.1995 16.1995.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:56", "Checksum": "30c5363fe76109f07abdac08ac7b7a73", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.05.1995 16.1995.86\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n10 maggio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 16 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 23 agosto 1993 da\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 550.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 23 agosto 1983 __________, proprietaria del veicolo Fiat Panda 4 x 4 targato __________, ha promosso nei confronti di __________, titolare dell’omonimo garage a __________, un’azione giudiziaria per indebito arricchimento al fine di ottenere la restituzione di fr. 550.-, pari alla differenza tra l’importo di fr. 2’050.- fatturato per riparazioni effettuate sul veicolo nel corso del mese di marzo 1993 e l’importo riconosciuto dai periti __________ e __________ per identico lavoro e quantificato da quest’ultimo, membro dell’Associazione Svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti, in fr. 1’500.- (cfr. doc. C);\nche il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ritenendo incomplete le perizie __________ e __________ in quanto non comprensive di tutto il lavoro svolto, che egli ribadisce aver fatturato correttamente;\nche con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulla perizia giudiziaria 22 aprile 1994 allestita dall’ing. __________ che ha quantificato in fr. 1’570.- il costo delle prestazioni fatturate dal convenuto, ha accolto la pretesa della parte istante limitatamente a fr. 480.-, pari alla differenza tra l’importo riconosciuto dal perito e quello fatturato e pagato dalla cliente;\nche con il presente tempestivo gravame, al quale la controparte non ha presentato osservazioni, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;\nche per quanto attiene alla violazione dell’art. 327 lett. e CPC il ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto alla controparte per il fatto che il primo giudice ha ammesso il patrocinio dell’istante ad opera di una persona, il signor __________ dipendente della __________, non contemplata dall’art. 64 bis CPC, contravvenendo così al principio secondo il quale la rappresentanza processuale è data a terzi unicamente nei casi previsti a titolo esaustivo dall’art. 64 bis lett. a-f CPC;\nche la censura è infondata ritenuto che l’art. 64 bis cpv. 3 CPC prevede, per le cause di competenza del giudice di pace, un’eccezione al principio di cui sopra riconoscendo la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa: in altre parole dinnanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990 , vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati iscritti all’Albo e persone in possesso della licenza o del dottorato (art. 301 CPC);\nche quindi il fatto che all’udienza di contraddittorio sia comparso un rappresentante della __________ (la cui attività in favore dell’istante resta peraltro sconosciuta) non può essere sanzionato;\nche per contro, la censura ricorsuale secondo la quale a __________ difetterebbe la legittimazione a promuovere nei confronti di __________ un’azione di indebito arricchimento, merita di essere accolta;\nche infatti la verifica della legittimazione attiva, trattandosi di un requisito per la proponibilità materiale dell’azione e quindi di esame di diritto federale, deve essere effettuata d’ufficio dal giudice con un giudizio di merito da emanare sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati (DTF 118 Ia 130 consid. 1; II CCA 26 settembre 1994 in re F.SA/I, 6 aprile 1995 in re C.A.s.r.l./S. e T.SA; CCC 21 marzo 1995 in re F.SA/D; 26 aprile 1995 in re B./B e llcc);\nche giusta l’art. 62 CO, disposto sul quale l’istante fonda la propria pretesa, chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno del patrimonio altrui, è tenuto a restituire l’arricchimento: solo la persona che ritiene di aver subito un pregiudizio al proprio patrimonio è quindi legittimata a richiedere la rifusione di quanto pretende indebitamente versato alla controparte;\nche nel caso di specie tutte le trattative circa le riparazioni da effettuare sul veicolo di __________ sono state condotte dalla sorella __________, (doc. B, D e F) la quale ha pure provveduto personalmente al pagamento della fattura litigiosa (cfr. istanza pag. 3 e doc. D);\nche di conseguenza, la persona eventualmente danneggiata e legittimata a promuovere un’azione per indebito arricchimento nei confronti di __________ sarebbe __________ e non l’istante, a favore della quale non vi è stata peraltro nessuna cessione di credito (art. 164 CO);\nche difettando a __________ la legittimazione a promuovere un’azione di indebito arricchimento nei confronti di __________, la sua istanza 23 agosto 1993 andava respinta;\nche in considerazione dell’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, diviene priva d’oggetto la verifica delle ulteriori censure ricorsuali;\nche le spese dell’odierno procedimento come quelle cagionate dal procedimento in prima sede, ivi comprese le spese peritali, devono essere poste a carico della parte istante quale parte soccombente;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:"}