| | | | ||| | Incarto n. | 10 maggio 1995 | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Chiesa, presidente, | | segretaria: | Petralli, vicecancelliera | sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 presentato da | | __________ patr. dallo studio legale __________ | | | | contro | | la sentenza 16 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 23 agosto 1993 da | | __________ | con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 550.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 23 agosto 1983 __________, proprietaria del veicolo Fiat Panda 4 x 4 targato __________, ha promosso nei confronti di __________, titolare dell’omonimo garage a __________, un’azione giudiziaria per indebito arricchimento al fine di ottenere la restituzione di fr. 550.-, pari alla differenza tra l’importo di fr. 2’050.- fatturato per riparazioni effettuate sul veicolo nel corso del mese di marzo 1993 e l’importo riconosciuto dai periti __________ e __________ per identico lavoro e quantificato da quest’ultimo, membro dell’Associazione Svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti, in fr. 1’500.- (cfr. doc. C); che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ritenendo incomplete le perizie __________ e __________ in quanto non comprensive di tutto il lavoro svolto, che egli ribadisce aver fatturato correttamente; che con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulla perizia giudiziaria 22 aprile 1994 allestita dall’ing. __________ che ha quantificato in fr. 1’570.- il costo delle prestazioni fatturate dal convenuto, ha accolto la pretesa della parte istante limitatamente a fr. 480.-, pari alla differenza tra l’importo riconosciuto dal perito e quello fatturato e pagato dalla cliente; che con il presente tempestivo gravame, al quale la controparte non ha presentato osservazioni, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC; che per quanto attiene alla violazione dell’art. 327 lett. e CPC il ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto alla controparte per il fatto che il primo giudice ha ammesso il patrocinio dell’istante ad opera di una persona, il signor __________ dipendente della __________, non contemplata dall’art. 64 bis CPC, contravvenendo così al principio secondo il quale la rappresentanza processuale è data a terzi unicamente nei casi previsti a titolo esaustivo dall’art. 64 bis lett. a-f CPC; che la censura è infondata ritenuto che l’art. 64 bis cpv. 3 CPC prevede, per le cause di competenza del giudice di pace, un’eccezione al principio di cui sopra riconoscendo la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa: in altre parole dinnanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990 , vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati iscritti all’Albo e persone in possesso della licenza o del dottorato (art. 301 CPC); che quindi il fatto che all’udienza di contraddittorio sia comparso un rappresentante della __________ (la cui attività in favore dell’istante resta peraltro sconosciuta) non può essere sanzionato; che per contro, la censura ricorsuale secondo la quale a __________ difetterebbe la legittimazione a promuovere nei confronti di __________ un’azione di indebito arricchimento, merita di essere accolta; che infatti la verifica della legittimazione attiva, trattandosi di un requisito per la proponibilità materiale dell’azione e quindi di esame di diritto federale, deve essere effettuata d’ufficio dal giudice con un giudizio di merito da emanare sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati (DTF 118 Ia 130 consid. 1; II CCA 26 settembre 1994 in re F.SA/I, 6 aprile 1995 in re C.A.s.r.l./S. e T.SA; CCC 21 marzo 1995 in re F.SA/D; 26 aprile 1995 in re B./B e llcc); che giusta l’art. 62 CO, disposto sul quale l’istante fonda la propria pretesa, chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno del patrimonio altrui, è tenuto a restituire l’arricchimento: solo la persona che ritiene di aver subito un pregiudizio al proprio patrimonio è quindi legittimata a richiedere la rifusione di quanto pretende indebitamente versato alla controparte; che nel caso di specie tutte le trattative circa le riparazioni da effettuare sul veicolo di __________ sono state condotte dalla sorella __________, (doc. B, D e F) la quale ha pure provveduto personalmente al pagamento della fattura litigiosa (cfr. istanza pag. 3 e doc. D); che di conseguenza, la persona eventualmente danneggiata e legittimata a promuovere un’azione per indebito arricchimento nei confronti di __________ sarebbe __________ e non l’istante, a favore della quale non vi è stata peraltro nessuna cessione di credito (art. 164 CO); che difettando a __________ la legittimazione a promuovere un’azione di indebito arricchimento nei confronti di __________, la sua istanza 23 agosto 1993 andava respinta; che in considerazione dell’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, diviene priva d’oggetto la verifica delle ulteriori censure ricorsuali; che le spese dell’odierno procedimento come quelle cagionate dal procedimento in prima sede, ivi comprese le spese peritali, devono essere poste a carico della parte istante quale parte soccombente; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 di __________ è accolto e la sentenza 16 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza 23 agosto 1993 è respinta. 2. La tassa di giustizia e le relative spese in fr. 120.-, già anticipate dalla parte istante, rimangono a suo carico. 3. L’onorario e le spese del perito (fr. 450.-) sono a carico della parte istante . II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale verserà a __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria