CPC, per le spese l’art. 147 CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 settembre 1994 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 16 agosto 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr. 150.- già anticipate dalla ricorrente sono poste a carico della controparte la quale rifonderà a __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.