che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il solo fatto che lo scorporo di terreno occupato dalla costruzione dell’ istante appartenga al demanio consortile, non è sufficiente ad escludere l’applicabilità delle norme del diritto privato; che infatti, anche l’azione che ha per oggetto un fondo appartenente al demanio pubblico, fatto salvo il caso ove l’ente pubblico abbia agito nell’esercizio delle sue mansioni di diritto amministrativo (Rep 1990 213), non è sottratta alla competenza del giudice civile, rispettivamente all’applicazione delle norme di diritto privato, qualora l’oggetto della diatriba non sia già stato regolato nel diritto pubblico;