Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 di __________ e __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo no. 4 della sentenza 12 agosto 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord è annullato e sostituito dalla seguente pronuncia: 4. Ogni spesa processuale, nonchè la tassa di giustizia di fr. 800.-, sono poste a carico delle parti in ragione della metà. Le ripetibili sono compensate. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.