Queste circostanze, oltre al fatto che l’accesso attraverso la proprietà del convenuto sarebbe saltuario e limitato a poche volte all’anno per i lavori di manutenzione e pulizia del bosco degli istanti, avrebbero dovuto indurre il pretore a una valutazione diversa, così che fosse riconosciuta l’esistenza di un caso d’eccezione al principio dell’addebito delle spese alla parte istante. Tenuto conto altresì del costo non indifferente della perizia, appare senz’altro equo, a parziale modifica della norma in materia, di ripartire in ugual misura fra le parti gli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.