perizia p.to 6.3). Ora, queste considerazioni circa l’impossibilità per gli istanti di utilizzare altre vie per accedere dal loro fondo alla strada pubblica, considerazioni alle quali il convenuto poteva facilmente giungere data la sua conoscenza dei luoghi, avrebbero dovuto rendere superfluo l’avvio di una procedura giudiziaria protrattasi per oltre 10 anni. E’ solo a causa dell’atteggiamento del convenuto, contattato dal precedente proprietario già nel 1980 al fine di trovare un accordo circa l’iscrizione di una servitù di passo, che gli istanti sono stati costretti a promuovere la presente procedura.