Nella caso concreto, il pretore ha fatto esatto riferimento alla regola giurisprudenziale e dottrinale sul carico delle spese processuali in materia di diritti necessari; ha valutato in quest’ ambito che non ricorresse motivo alcuno per derogarvi. Pur tenendo conto del potere di apprezzamento riservato al giudice del merito in una simile circostanza, l’esito della sua decisione su spese e ripetibili urta il comune sentimento dell’ equità e deve quindi essere riconsiderato da questa Camera (art. 332 cpv. 2 CPC).