{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-84_1995-08-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10559&nX40_KEY=4711558&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22cc73953c80b79dfb94c915e7505f46"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.08.1995 16.1995.84"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:33", "Checksum": "50a7735c826edd65b769da3e4f1412c1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.08.1995 16.1995.84\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6.2 La tesi difensiva del convenuto secondo la quale il fondo degli istanti beneficierebbe di altre due vie di accesso alla strada pubblica, si appalesava oggettivamente destituita di fondamento ritenuto che una di queste vie è risultata inesistente (cfr. perizia p.to 6.1) mentre l’altra non era evidentemente accessibile al transito con veicoli agricoli trattandosi di un sentiero di larghezza limitata e con una pendenza longitudinale impervia (cfr. perizia p.to 6.3). Ora, queste considerazioni circa l’impossibilità per gli istanti di utilizzare altre vie per accedere dal loro fondo alla strada pubblica, considerazioni alle quali il convenuto poteva facilmente giungere data la sua conoscenza dei luoghi, avrebbero dovuto rendere superfluo l’avvio di una procedura giudiziaria protrattasi per oltre 10 anni.\nE’ solo a causa dell’atteggiamento del convenuto, contattato dal precedente proprietario già nel 1980 al fine di trovare un accordo circa l’iscrizione di una servitù di passo, che gli istanti sono stati costretti a promuovere la presente procedura.\n7. Queste circostanze, oltre al fatto che l’accesso attraverso la proprietà del convenuto sarebbe saltuario e limitato a poche volte all’anno per i lavori di manutenzione e pulizia del bosco degli istanti, avrebbero dovuto indurre il pretore a una valutazione diversa, così che fosse riconosciuta l’esistenza di un caso d’eccezione al principio dell’addebito delle spese alla parte istante.\nTenuto conto altresì del costo non indifferente della perizia, appare senz’altro equo, a parziale modifica della norma in materia, di ripartire in ugual misura fra le parti gli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 di __________ e __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza il dispositivo no. 4 della sentenza 12 agosto 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord è annullato e sostituito dalla seguente pronuncia:\n4. Ogni spesa processuale, nonchè la tassa di giustizia di fr.\n800.-, sono poste a carico delle parti in ragione della metà.\nLe ripetibili sono compensate.\nII. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dai ricorrenti, sono pure poste a carico delle parti in ugual misura, compensate le ripetibili.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}