{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-83_1995-09-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10558&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f9fc4845d8006c06d5845e6e1a2b8a83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.09.1995 16.1995.83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:47", "Checksum": "166b3cb5e4b155c884aac9380a452da3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.09.1995 16.1995.83\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nElementi che potrebbero persino mettere in dubbio la buona fede dell'istante.\nLa decisione impugnata quindi appare conforme ai risultati dell'istruttoria, considerati nel loro complesso.\n6. Ogni altra censura, oltre ad essere di carattere appellatorio, è ininfluente nel caso concreto: tale la circostanza che né il __________, né quelli di __________ non risultano nelle offerte di __________.\nNon essendo ravvisabile nella sentenza impugnata, in particolare nella valutazione delle prove ad opera del primo giudice, arbitrio alcuno, questa non può essere cassata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 9 agosto 1994 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 200.-\ngià anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}