Il ricorso per cassazione 19 ottobre 1994 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7 ottobre 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: “1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ la somma di fr. 190.- oltre interessi del 5% dal 4 maggio 1994. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 50.- sono da suddividere tra le parti in ragione di 3/4 a carico dell’istante e 1/4 a carico della convenuta. L'istante rifonderà alla convenuta fr. 80.- a titolo di ripetibili.” II. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr.