Alla luce di queste risultanze, dalle quali emerge l’esistenza del danno e il suo ammontare, la decisione pretorile che respinge la pretesa dell’istante per il fatto che la rigatura nel pavimento in legno non comporterebbe un minor valore dell’ immobile in considerazione dei lavori di ristrutturazione previsti, non può essere condivisa, non trovando alcun riscontro nelle tavole processuali . Infatti, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, ipotesi semplicemente ventilata in causa, non è stata provata e tantomeno è stato provato che la ristrutturazione dovesse comprendere anche anche la sostituzione dei pavimenti.