A comprova del danno, quantificato in fr. 747.-, l’istante ha prodotto il preventivo 22 febbraio 1994 allestito dalla ditta __________. Alla luce di queste risultanze, dalle quali emerge l’esistenza del danno e il suo ammontare, la decisione pretorile che respinge la pretesa dell’istante per il fatto che la rigatura nel pavimento in legno non comporterebbe un minor valore dell’ immobile in considerazione dei lavori di ristrutturazione previsti, non può essere condivisa, non trovando alcun riscontro nelle tavole processuali .