Nella concreta fattispecie, limitatamente al locale che qui ci interessa, da un semplice raffronto tra il verbale allestito all’inizio della locazione e quello allestito al momento della riconsegna dell’ente locato, si evince che il pavimento in legno di questo locale risulta “segnato da una riga per circa 2 metri”. Trattasi di un danno dovuto a incuria e che quindi esula dal normale utilizzo della cosa locata, ciò che impone l’obbligo di risarcimento a carico della conduttrice (SVIT, Kommentar Mietrecht, 1991, n. 22 ad art. 267-267a CO), la quale si è peraltro assunta la responsabilità di questo danno (cfr. doc. D). A comprova del danno, quantificato in fr.