Secondo l’art. 267 cpv. 1 CO il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto, caso contrario egli risponde del danno cagionato. Nella concreta fattispecie, limitatamente al locale che qui ci interessa, da un semplice raffronto tra il verbale allestito all’inizio della locazione e quello allestito al momento della riconsegna dell’ente locato, si evince che il pavimento in legno di questo locale risulta “segnato da una riga per circa 2 metri”.