La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e le prove per aver negato la responsabilità e conseguente obbligo di risarcimento a carico della conduttrice per il danno cagionato al pavimento. La ricorrente rimprovera in particolare al pretore di aver negato l'esistenza di un pregiudizio all'immobile in considerazione dei previsti lavori di ristrutturazione, lavori per altro mai eseguiti. Con osservazioni 20 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.