{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-82_1995-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10557&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "060acb3c1f43ebf565678808c477b762"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.09.1995 16.1995.82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:53", "Checksum": "d87f0a0deddfa2fcb9c7315abe06b603", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.09.1995 16.1995.82\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nInfatti, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, ipotesi semplicemente ventilata in causa, non è stata provata e tantomeno è stato provato che la ristrutturazione dovesse comprendere anche anche la sostituzione dei pavimenti.\nPer quanto attiene alla quantificazione del danno subito dalla locataria a dipendenza del danneggiamento del pavimento della camera, dal preventivo di cui al doc. C si evince che per l’eliminazione dello stesso e la sistemazione alla meglio del pavimento è necessaria una spesa di fr. 747.--.\nQuesto importo non può tuttavia essere riconosciuto interamente all'istante; giudicando il merito della vertenza (art. 332 cpv. 2 CPC) la Camera deve tener conto almeno della vetustà della cosa danneggiata, in conformità con la dottrina sorta in merito all'art. 267a CO. Stimata in 40 anni la durata media di un pavimento in legno e pacifica la vetustà del pavimento danneggiato (30 anni), la riparazione a carico dell'inquilina può essere fissata approssimativamente in 1/4 della spesa totale, ciò che comporta un risarcimento nella misura di soli fr. 190.-- (cfr. al proposito Schweizerisches Mietrecht, Komm- SVIT, art. 267- 267a CO, N. 27).\nAbbondanzialmente va rilevato che la contestazione del preven-tivo ad opera della convenuta non concerne tanto l’importo necessario per l’eliminazione del danno da lei cagionato quanto il fatto che non vi sarebbe certezza circa l’effettiva esecuzione del lavoro (cfr. doc. I 1 e 2), contestazione quest’ultima priva di rilievo ai fini della quantificazione del danno.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 19 ottobre 1994 di __________ è\nparzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 7 ottobre 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ la somma di fr. 190.- oltre interessi del 5% dal 4\nmaggio 1994.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 50.- sono da suddividere\ntra le parti in ragione di 3/4 a carico dell’istante e 1/4 a carico\ndella convenuta. L'istante rifonderà alla convenuta fr. 80.- a titolo di ripetibili.”\nII. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 80.-\nb) spese fr. 20.-\nTotale fr. 100.-\ngià anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico per fr. 60.- mentre la rimanenza di fr. 40.- deve essere posta a carico della controparte. La ricorrente verserà a controparte fr. 50.-- per ripetibili ridotte di questa sede.\nIII. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}