{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-82_1995-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10557&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "060acb3c1f43ebf565678808c477b762"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.09.1995 16.1995.82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:53", "Checksum": "d87f0a0deddfa2fcb9c7315abe06b603", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.09.1995 16.1995.82\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla sentenza 7 ottobre 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 giugno 1994 nei confronti di\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 747.- oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. In data 23 aprile 1988 le parti hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 4 locali sito in uno stabile di proprietà di __________ a __________, per l’occupazione del quale __________ si era impegnata a pagare una pigione mensile di fr. 750.- oltre alle spese accessorie (doc. B).\nIl rapporto di locazione si è concluso il 30 novembre 1993, data in cui è stato liberato l’ente locato ed è stato allestito il relativo verbale di riconsegna ad opera del perito comunale di __________ (doc.D).\nSulla base di questo documento, che ha accertato l’esistenza di difetti nell’ente locato, con istanza 13 giugno 1994 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 747.-, importo corrispondente alle spese di ripristino dell’ente locato. Trattasi in particolare dei costi di riparazione del pavimento di una camera (preventivo doc. C).\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di doversi assumere costi di riparazione di un pavimento posato 30 anni or sono e che, in considerazione dei previsti lavori di ristrutturazione dello stabile, verrà sostituito. Inoltre la convenuta contesta il quantum della pretesa avversaria poichè eccessivo ritenuto che al danneggiamento del pavimento ha contribuito anche la perdita di acqua da lei tempestivamente notificata alla proprietaria; osserva inoltre che il preventivo prodotto dall’istante non comprova ancora che ne seguirà l’effettiva riparazione.\n2. Con sentenza 7 ottobre 1994 il pretore ha respinto l’istanza facendo propria la tesi della convenuta secondo la quale la rigatura del pavimento cagionata dalla conduttrice non ha determinato alcun pregiudizio per la proprietaria trattandosi di un pavimento posato da circa trent’anni e quindi bisognoso di interventi di manutenzione, e che comunque sarebbe stato sostituito nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dello stabile dopo la prospettata vendita ad opera della proprietaria.\n3. Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento.\nLa ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e le prove per aver negato la responsabilità e conseguente obbligo di risarcimento a carico della conduttrice per il danno cagionato al pavimento. La ricorrente rimprovera in particolare al pretore di aver negato l'esistenza di un pregiudizio all'immobile in considerazione dei previsti lavori di ristrutturazione, lavori per altro mai eseguiti.\nCon osservazioni 20 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. La documentazione allegata alle osservazioni al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n6. Secondo l’art. 267 cpv. 1 CO il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto, caso contrario egli risponde del danno cagionato.\nNella concreta fattispecie, limitatamente al locale che qui ci interessa, da un semplice raffronto tra il verbale allestito\nall’inizio della locazione e quello allestito al momento della riconsegna dell’ente locato, si evince che il pavimento in legno di questo locale risulta “segnato da una riga per circa 2 metri”. Trattasi di un danno dovuto a incuria e che quindi esula dal normale utilizzo della cosa locata, ciò che impone l’obbligo di risarcimento a carico della conduttrice (SVIT, Kommentar Mietrecht, 1991, n. 22 ad art. 267-267a CO), la quale si è peraltro assunta la responsabilità di questo danno (cfr. doc. D).\nA comprova del danno, quantificato in fr. 747.-, l’istante ha prodotto il preventivo 22 febbraio 1994 allestito dalla ditta __________. Alla luce di queste risultanze, dalle quali emerge l’esistenza del danno e il suo ammontare, la decisione pretorile che respinge la pretesa dell’istante per il fatto che la rigatura nel pavimento in legno non comporterebbe un minor valore dell’ immobile in considerazione dei lavori di ristrutturazione previsti, non può essere condivisa, non trovando alcun riscontro nelle tavole processuali ."}