Ma prima ancora dev’essere accolta la censura di fondo, ossia che non v’è diritto alla rifusione di nessun credito perché non v’è nessuna relazione tra i lavori eseguiti e fatturati dall’istante e quelli eseguiti da terze persone; nessuno sostiene infatti in causa che l’intervento in esame sia stato dovuto a difetti dell’opera di cui può essere responsabile l’appaltatrice (art. 368 cpv. 2 CO). La perizia per contro dà atto di danni estetici per fr. 410.--, verosimilmente corrispondenti a quelli tempestivamente segnalati dalla __________ e dal committente il 20 marzo 1992 (doc.