Così concludendo non si rinuncia all’applicazione autonoma del diritto sostanziale, ma si riconosce la rilevanza della volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto (art. 18 CO). 9. Questa censurata impostazione della sentenza ha comportato il mancato esame delle poste contestate che dev’essere operato - anche se il convenuto in sede conclusionale sembra voler limitare il discorso alle spese a regia - in base al contraddittorio del 30 settembre 1992, alla liquidazione (doc. F) e alla verifica operata dalla Direzione lavori e dal committente (doc.