8. Nella fattispecie l’impostazione del pretore non può essere condivisa, sia perché il preventivo 30 settembre 1991, ancorché apparentemente completo di indicazioni sulla misura dei locali, sul tipo e sulla dimensione delle piastrelle, non offre spunti di giudizio che facciano concludere per un contratto a corpo, sia perché la stessa parte convenuta afferma senza dubbio che “si tratta di un preventivo con prezzi a misura” (conclusioni p. 2). Così concludendo non si rinuncia all’applicazione autonoma del diritto sostanziale, ma si riconosce la rilevanza della volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto (art. 18 CO).