A proposito dei lavori eseguiti da terzi, osserva che per la maggior parte trattasi di lavori non di sua competenza. L’insorgente rimprovera inoltre al primo giudice di non aver considerato le carenze della direzione lavori così come gli interventi non richiesti dei proprietari, modi di operare questi che hanno cagionato la sospensione dei lavori, l’esecuzione di lavori supplementari e il rifacimento di opere già ultimate. Contesta da ultimo il riconoscimento della pretesa riconvenzionale di controparte per presunti difetti nell’opera, difetti notificati tardivamente. Con osservazioni 2 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame. 5. Giusta l’art. 327 lett.