Per quanto attiene ai lavori supplementari fatturati dall’istante, il primo giudice non li ha riconosciuti, per lo meno nella misura eccedente l’importo pagato dal committente di fr. 32’000.-, non avendo l’istante fornito la prova di un accordo circa l’esecuzione di lavori a regia e tantomeno la necessità di eseguire delle opere supplementari che non fossero già prevedibili al momento dell’allestimento dell’offerta. Il pretore, accertato che l’istante non ha portato a termine l’opera e che questa presentava difetti, ha accolto la pretesa del convenuto limitatamente a fr.