{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-81_1995-10-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10555&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3c95f03320faa9c63b9fa88109b88ef1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.10.1995 16.1995.81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:51", "Checksum": "8a99c826c281d94308e1f14e439ce8ca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.10.1995 16.1995.81\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n8.\nNella fattispecie l’impostazione del pretore non può essere condivisa,\nsia perché il preventivo 30 settembre 1991, ancorché apparentemente completo di\nindicazioni sulla misura dei locali, sul tipo e sulla dimensione delle\npiastrelle, non offre spunti di giudizio che facciano concludere per un\ncontratto a corpo, sia perché la stessa parte convenuta afferma senza dubbio\nche “si tratta di un preventivo con prezzi a misura” (conclusioni p. 2).\nCosì concludendo non si rinuncia all’applicazione autonoma del diritto\nsostanziale, ma si riconosce la rilevanza della volontà delle parti al momento\ndella stipulazione del contratto (art. 18 CO).\n9. Questa censurata impostazione della sentenza ha comportato il mancato esame delle poste contestate che dev’essere operato - anche se il convenuto in sede conclusionale sembra voler limitare il discorso alle spese a regia - in base al contraddittorio del 30 settembre 1992, alla liquidazione (doc. F) e alla verifica operata dalla Direzione lavori e dal committente (doc. G).\nPreso atto delle ammissioni espresse in questa sede alla ricorrente (p. 13 e segg.), le censure da esaminare, relative all’azione giudiziale, restano solo tre, ossia:\n9.1. Siliconature.\nPacifica la misura, deve far stato l’accertamento peritale nel senso che il\nprezzo esposto nella liquidazione (fr. 15.--/m) deve essere ritenuto equo\n(perizia, p. 3, 2c). Non v’è contestazione né sulla necessità dell’operazione,\nné sul fatto che essa avrebbe dovuto correttamente essere preventivata dalla\nditta esecutrice dell’opera.\nNon v’è pertanto ragione per non riconoscere il credito\n9.2. Opere\nsupplementari a regia.\nSu questo aspetto della liquidazione - malgrado l’esplicito riferimento alla\npossibilità di lavori a regia contenuto nel preventivo - il pretore nulla dice.\nTuttavia sia gran parte delle allegazioni, sia buona parte delle prove,\nattengono proprio a questa parte del credito.\nIl primo giudice tuttavia, conformandosi al conteggio doc. G lo esclude dal suo\ncalcolo.\nCosì facendo non si può concludere che egli abbia operato arbitrariamente, già\nper il fatto che se l’istruttoria ha dato atto di determinati interventi\nimprevisti, rispettivamente di qualche contrattempo sul cantiere, non ha\nportato a un apprezzamento quantitativo dei lavori a regia\n9.3. Aumenti\nsalariali.\nIl pretore ha ammesso il credito, ma l’ha considerato compreso nella somma già\npagata dal committente oltre quella preventivata.\nNella\nsostanza, quindi, la posta non può più essere considerata litigiosa in questa\nsede.\nIn conclusione la liquidazione corretta - con riferimento alla\npresa di posizione della __________ (doc. G) - la vede pertanto\nconfermata per l’importo di fr. 5’925.75 per le siliconature e di fr.\n784.80 relativamente alla posta “__________ ” (cfr. Ricorso p.\n14 sub d), nonché per gli aumenti salariali pari a fr. 817.40.\n10. La\ndomanda riconvenzionale è stata accolta completamente, ossia relativamente alle\nspese per il compimento delle opere di posa non finite dall’istante e per\ndifetti.\nSennonché, anche per questa parte della lite, il primo giudice è giunto a\nconclusioni che solo in parte sono sorrette da prove.\nSecondo il convenuto, in seguito allo scritto 18 febbraio 1993 (doc. E),\ncontroparte ha abbandonato il cantiere prima della fine dei lavori.\nRiguardo alle prove, già si potrebbe dire che delle 3 fatture costituenti il doc. 4 almeno una non potrebbe essere presa in considerazione recando la data del 20 dicembre 1991; né il teste __________ giustifica questo esposto di fr. 900.--, mentre conferma il proprio intervento per fr. 245.--. Che tipo di intervento abbia invece operato __________ non è provato.\nMa\nprima ancora dev’essere accolta la censura di fondo, ossia che non v’è diritto\nalla rifusione di nessun credito perché non v’è nessuna relazione tra i lavori\neseguiti e fatturati dall’istante e quelli eseguiti da terze persone; nessuno\nsostiene infatti in causa che l’intervento in esame sia stato dovuto a difetti\ndell’opera di cui può essere responsabile l’appaltatrice (art. 368 cpv. 2 CO).\nLa perizia per contro dà atto di danni estetici per fr. 410.--, verosimilmente\ncorrispondenti a quelli tempestivamente segnalati dalla __________ e dal\ncommittente il 20 marzo 1992 (doc. G).\n11. Da\ntutto ciò si ricava che la sentenza impugnata, a dipendenza di una manifesta\nerrata applicazione di diritto sostanziale e di conclusioni palesemente in\ncontrasto con le risultanze del processo, dev’essere annullata.\nPoiché gli atti sono completi, la Camera può giudicare nel merito in virtù dell’art.\n332 cpv. 2 CPC.\nIl conteggio che se ne ricava è il seguente:\n- posa piastrelle fr. 27’540.75\n- idem (cantinato) fr. 1’650.00\n- siliconature fr. 5’925.00\n- __________ fr. 784.80\nfr. 35’900.55\nTenuto conto dello sconto pattuito del 7% su queste esposizioni, dell’ICA e\ninfine degli aumenti salariali (per fr. 817.40), si ottiene un credito di fr.\n34’823.35. A questo potrà essere opposto in compensazione il credito del\ncommittente, ottenuto in via riconvenzionale per complessivi fr. 410.-.\nIn questa sede, richiamando entità e motivi della domanda riconvenzionale, il giudizio nuovo avrà un’impostazione formale diversa, non potendosi seguire il procedere del primo giudice che l’ha accolta solo per la differenza fra i crediti reciproci già compensati (sentenza, pag. 10).\nPer questi motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA\npronuncia:\n"}