{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-81_1995-10-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10555&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3c95f03320faa9c63b9fa88109b88ef1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.10.1995 16.1995.81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:51", "Checksum": "8a99c826c281d94308e1f14e439ce8ca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.10.1995 16.1995.81\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n9 ottobre 1995/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 ottobre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 22 settembre 1994 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 30 giugno 1992 nei confronti di\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’706.15 oltre accessori nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale di pari importo sulla particella n. __________RFD __________ di proprietà del convenuto, domanda alla quale il convenuto si è opposto chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’istante al pagamento di fr. 6’625.- oltre accessori, domanda quest’ultima parzialmente accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel mese di ottobre 1991 __________ ha concluso con la ditta __________, ditta specializzata nella posa di pavimenti, un contratto di appalto avente per oggetto l’esecuzione delle opere da piastrellista nell’ambito dei lavori di riattazione dello stabile di sua proprietà edificato sulla particella n. __________ RFD __________. Compito della ditta __________ era unicamente quello di eseguire la posa delle piastrelle, mentre il materiale è stato procurato direttamente dal committente unitamente allo studio d’architettura __________ che si è occupato della direzione lavori.\nLa conclusione del contratto è avvenuta sulla base del preventivo 30 settembre 1991 che prevedeva una mercede di complessivi fr. 27’945.- (doc. A).\nA lavori ultimati, la ditta appaltatrice ha emesso la fattura 27 febbraio 1992 per un totale di fr. 39’706.15 (doc. F). Su quest’importo il committente ha versato due acconti per complessivi fr. 32’000.-.\nA garanzia del pagamento della differenza di fr. 7’706.15, il Pretore del Distretto di Bellinzona, con decreto 7 aprile 1992, ha ordinato l’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria sulla particella n. __________ RFD __________ di proprietà di __________.\n2. Con istanza 30 giugno 1992 la __________ ha promosso l’azione di merito chiedendo la condanna di __________ al pagamento di fr. 7’706.15 oltre accessori nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca di cui si è detto, domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 7’262.-.\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria, contestando in particolare la fatturazione di lavori supplementari e a regia che non sono stati ordinati o riconosciuti né da lui né dalla direzione lavori. A suo dire, questi lavori devono essere compresi nel preventivo 30 settembre 1991 che la ditta appaltatrice ha allestito dopo aver esperito un sopralluogo e aver così visionato i locali cui era destinata la posa. Il convenuto fa valere in via riconvenzionale una contropretesa di fr. 6’625.-, ridotta in sede di conclusioni a fr. 2’035.-, per difetti e per spese sostenute per l’ultimazione dell’opera da parte di terzi artigiani.\n3. Con il querelato giudizio il primo giudice ha considerato applicabile alla fattispecie l’art. 373 CO, essendo la mercede preventivamente determinata. Ha così respinto l’istanza poiché non sono dati i presupposti affinché il giudice possa accordare un aumento sulla mercede stipulata.\nPer quanto attiene ai lavori supplementari fatturati dall’istante, il primo giudice non li ha riconosciuti, per lo meno nella misura eccedente l’importo pagato dal committente di fr. 32’000.-, non avendo l’istante fornito la prova di un accordo circa l’esecuzione di lavori a regia e tantomeno la necessità di eseguire delle opere supplementari che non fossero già prevedibili al momento dell’allestimento dell’offerta.\nIl pretore, accertato che l’istante non ha portato a termine l’opera e che questa presentava difetti, ha accolto la pretesa del convenuto limitatamente a fr. 243.70, importo corrispondente al saldo a favore di quest’ultimo per le spese sostenute per l’ultimazione dei lavori e al minor valore dell’opera.\n4. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 ottobre 1994 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento con il conseguente accoglimento della sua istanza limitatamente alla somma di fr. 6’594.10 oltre accessori.\nLa ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale.\nA mente dell’insorgente il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato il preventivo di cui al doc. A “a corpo” ai sensi dell’art. 373 CO, ciò che non era il caso e neppure le parti lo avevano preteso. Trattavasi infatti di un’offerta con indicazione dei prezzi unitari e del costo orario di eventuali lavori a regia, costi ai quali l’appaltatrice si è attenuta nell’allestimento della sua fattura 27 febbraio 1992.\nLa ricorrente contesta inoltre l’accertamento pretorile secondo il quale vi sarebbe stata interruzione dei lavori così da rendere necessario l’intervento di terze persone, accertamento che non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie che al contrario hanno evidenziato che l’unico lavoro rimasto in sospeso, non per colpa dell’appaltatrice e comunque non fatturato, era il rivestimento sopra il piano cottura della cucina. A proposito dei lavori eseguiti da terzi, osserva che per la maggior parte trattasi di lavori non di sua competenza."}