che le prove documentali prodotte devono essere considerate come un valido indizio sull’esistenza e la consistenza del credito litigioso; che il fatto per il ricorrente di aver impugnato il giudizio pretorile non può invece ritenersi temerario ai sensi dell’art.152 CPC così come ipotizzato da controparte; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 settembre 1994 __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.- b) spese fr.