che neppure può essere ammessa la richiesta di assunzione di ulteriori prove formulata dal ricorrente nel proprio gravame poichè l’art. 322 CPC, che accorda al giudice la facoltà di ordinare d’ufficio delle prove atte a fondare il proprio convincimento, è assolutamente estraneo alla natura di un giudizio di cassazione; che quindi, in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, il giudizio pretorile che ha concluso all’accoglimento della pretesa di parte istante sulla base della fattura 20 settembre 1991 nella quale vengono riportate le ore di lavoro prestate dall’istante e i costi del materiale utilizzato, deve essere confermato;