1 lett. b CPC, non possono essere ritenute; che l’assenza del ricorrente alle due udienze indette per la discussione dell’istanza non è scusabile né tantomeno sanabile in questa sede ritenuto che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);