il ricorrente rimprovera al primo giudice una valutazione manifestamente erronea degli atti di causa, in particolare per aver fondato il proprio giudizio unicamente sulla fattura prodotta dall’istante senza che agli atti vi fosse una prova del tempo e del materiale impiegati per l’esecuzione del lavoro fatturato; il ricorrente, previa giustificazione della mancata comparsa alle udienze in quanto assente all’estero, chiede l’assunzione di ulteriori mezzi di prova; che con osservazioni 15 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone la nullità dal punto di vista formale e la temerarietà;