b CPC), la tesi sollevata dalla ricorrente e attinente alla problematica relativa alla notifica dei difetti nel rapporto tra compratore e rivenditore. 7. Non v'è così motivo per annullare la sentenza impugnata. Da ultimo occorre rilevare che la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe fondato il proprio giudizio sulle condizioni generali di vendita che, come risulta dal giuramento decisorio al quale il legale della ricorrente è stato sottoposto, non le sarebbero state inviate, è del tutto pretestuosa. Infatti, il riferimento ha carattere indicativo, a conforto delle conclusioni del giudice, fondate sulle ben altre risultanze istruttorie.