Se contestazioni vi sono state, queste sono state sollevate dalla ditta __________ alla quale la merce è stata venduta da parte della convenuta. Ora, è pacifico che il rapporto contrattuale che vincolava la convenuta alla ditta __________ non può essere opposto alla ditta venditrice del tutto ignara, per quanto risulta dalle risultanze istruttorie, delle esigenze di lavorazione di quest’ ultima. A questo proposito non può essere esaminata, in quanto proposta per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la tesi sollevata dalla ricorrente e attinente alla problematica relativa alla notifica dei difetti nel rapporto tra compratore e rivenditore.