Determinante prima ancora della verifica della tempestività della notifica dei difetti è comunque la loro esistenza, esistenza che deve essere provata dalla parte che si prevale del difetto. Nella concreta fattispecie, incombeva quindi alla ditta acquirente provare che la merce ricevuta non era conforme a quella da lei ordinata o che la stessa presentava dei vizi tali da renderla inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Simile prova non è però stata fornita dalla ricorrente.