2b, 119 Ia 32 consid. 3). 5. La questione sollevata dall’insorgente in merito al diritto applicabile può rimanere irrisolta, ritenuto che sia applicando il diritto svizzero, sia in virtù del diritto italiano, sia ancora in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l’11 aprile 1980 come sembra essere il caso, nulla cambia alla sostanza dei fatti e all’esito della vertenza.