{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-7_1995-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10469&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9485ee3cd097ca3010e00a259d2aa6dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.09.1995 16.1995.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:12", "Checksum": "e19e74ce1c0c2173e8c06ea89d9b7b23", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.09.1995 16.1995.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella concreta fattispecie, incombeva quindi alla ditta acquirente provare che la merce ricevuta non era conforme a quella da lei ordinata o che la stessa presentava dei vizi tali da renderla inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.\nSimile prova non è però stata fornita dalla ricorrente.\nDalle tavole processuali, ivi comprese le deposizioni testimoniali alle quali fa riferimento l’insorgente, si evince chiaramente che da parte della ditta acquirente non vi è stata una verifica del laminato tondo in contestazione (cfr. teste __________), merce che è stata in un primo tempo lavorata dalla ditta __________ e in seguito ceduta, per ulteriori trattamenti, alla ditta _________ (cfr. teste __________).\nSe contestazioni vi sono state, queste sono state sollevate dalla ditta __________ alla quale la merce è stata venduta da parte della convenuta.\nOra, è pacifico che il rapporto contrattuale che vincolava la convenuta alla ditta __________ non può essere opposto alla ditta venditrice del tutto ignara, per quanto risulta dalle risultanze istruttorie, delle esigenze di lavorazione di quest’ ultima.\nA questo proposito non può essere esaminata, in quanto proposta per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la tesi sollevata dalla ricorrente e attinente alla problematica relativa alla notifica dei difetti nel rapporto tra compratore e rivenditore.\n7. Non v'è così motivo per annullare la sentenza impugnata.\nDa ultimo occorre rilevare che la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe fondato il proprio giudizio sulle condizioni generali di vendita che, come risulta dal giuramento decisorio al quale il legale della ricorrente è stato sottoposto, non le sarebbero state inviate, è del tutto pretestuosa. Infatti, il riferimento ha carattere indicativo, a conforto delle conclusioni del giudice, fondate sulle ben altre risultanze istruttorie.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione della __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 350.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 400.-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}