{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-7_1995-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10469&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9485ee3cd097ca3010e00a259d2aa6dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.09.1995 16.1995.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:12", "Checksum": "e19e74ce1c0c2173e8c06ea89d9b7b23", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.09.1995 16.1995.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n13 settembre 1995/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 dicembre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 21 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 20 luglio 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’616.85 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel corso del mese di settembre 1992 la __________, società attiva nella lavorazione e nel commercio di prodotti metallici e siderurgici, ha fornito alla ditta __________ una certa quantità di laminato tondo di varie misure per un prezzo complessivo di Lit. 6’566’250.-, importo fatturato in data 11 settembre 1992 (doc. C). Da qui l’inoltro da parte della venditrice della sua istanza 20 luglio 1994 tendente all’ ottenimento del pagamento di fr. 7’616.85 oltre accessori a saldo della fattura.\nL’acquirente si è opposta al pagamento della pretesa avversaria contestando la conformità del laminato tondo da lei scelto rispetto a quello fornito. Oppone inoltre in compensazione il danno da lei patito in considerazione dei difetti della cosa e quantificato in fr. 6’209.50, importo corrispondente a quanto addebitatole dalla ditta __________ alla quale il laminato in contestazione era destinato, e al danno proprio subito a dipendenza del fermo della macchina utilizzata per la lavorazio- ne del laminato in contestazione.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo applicabile alla presente fattispecie il diritto italiano, ha accolto l’istanza non avendo la convenuta provato l’esistenza di difetti nella merce fornitale e in ogni caso avendo notificato tardivamente la loro esistenza.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31 gennaio 1995 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento.\nLa ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art,. 327 lett. g CPC rimprovera al primo giudice di aver arbitraria-mente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto italiano anzichè quello svizzero.\nCon osservazioni 27 gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. La questione sollevata dall’insorgente in merito al diritto applicabile può rimanere irrisolta, ritenuto che sia applicando il diritto svizzero, sia in virtù del diritto italiano, sia ancora in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l’11 aprile 1980 come sembra essere il caso, nulla cambia alla sostanza dei fatti e all’esito della vertenza.\nInfatti, ritenuto che oggetto del contendere è un’azione di garanzia per difetti nell’ambito di un contratto di compravendita, tutte queste normative sono identiche su un punto che è quello della prova del difetto e della sua notifica tempestiva o comunque entro un termine ragionevole (art. 38 CV); in particolare nel caso di specie, la __________ non ha fornito nemmeno la prova dei difetti.\n6. A fondamento del proprio gravame la ricorrente invoca l’arbi-traria valutazione delle prove con particolare riferimento all’ accertamento del giudice di prime cure secondo il quale non sarebbe stata fornita la prova dell’esistenza di difetti nella merce e che in ogni caso questi difetti non sarebbero stati notificati tempestivamente.\nA mente dell’insorgente questa conclusione del primo giudice sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie, in special modo dalle deposizioni dei testi __________, __________ e __________ dalle quali si evince che il materiale fornito non era idoneo e neppure conforme a quanto ordinato.\nOrbene, questa interpretazione delle risultanze istruttorie rappresenta semplicemente una diversa versione dei fatti più favorevole all’insorgente, senza che ciò basti a dimostrare che quella del primo giudice sia errata o insostenibile.\nAl contrario, l’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice è sicuramente quella più attendibile e vicina alla realtà dei fatti.\nIn effetti, nell’ambito di un’azione di garanzia, all’acquirente compete, secondo tutte le normative di cui si è detto, l’obbligo di una verifica tempestiva della cosa e della notifica dei difetti riscontrati al venditore.\nDeterminante prima ancora della verifica della tempestività della notifica dei difetti è comunque la loro esistenza, esistenza che deve essere provata dalla parte che si prevale del difetto."}