Di conseguenza la sentenza 7 ottobre 1994 del Pretore di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dalla presente pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza è accertata l’inesistenza del debito limitatamente a fr. 336.-. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per i 5/6 mentre la differenza di 1/6 va posta a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili. II. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr.