Nemmeno il rimprovero mosso alla decisione impugnata in questa sede, ossia di non aver computato ogni altra posta del doc. B, non può trovare accoglimento: anche per queste infatti, in virtù dell’art. 8 CC e di fronte alla generica contestazione del convenuto, l’istante avrebbe dovuto provvedere a portare la prova: ciò che egli ha omesso di fare davanti al primo giudice. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 ottobre 1994 __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7 ottobre 1994 del Pretore di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dalla presente pronuncia: