Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie con particolare riferimento all’accertamento circa i lavori da lui eseguiti ed elencati nella fattura doc. B, lavori che non si limitano a quelli erroneamente riconosciuti dal primo giudice ma che corrispondono a una cifra pari a fr. 506.-, importo per il quale chiede l’accoglimento della sua istanza 20 giugno 1991. Con osservazioni 18 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame. 5. Giusta l’art. 327 lett.