in particolare rimprovera all’istante di non aver mai terminato o di non aver eseguito i lavori di cui al doc. B. 3. Con il querelato giudizio il primo ha giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr.140.-, importo corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti dall’istante e non contestati dal convenuto. In merito ai lavori di cui alla fattura doc. E, il pretore ha respinto la richiesta di compensazione trattandosi di una spesa che l’istante ha assunto nei confronti dei nuovi conduttori dell’appartamento di proprietà del convenuto e non nei confronti di quest’ultimo. 4.